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Contrattazione Decentrata Con la trasmissione del conto annuale alla Ragioneria Generale dello Stato è scattato l'obbligo di pubblicare sul sito internet del Comune le informazioni sulla contrattazione decentrata. Tale obbligo è stato istituito dal Dl 112/2008, articolo 67, comma 11. Il suo mancato rispetto è sanzionato con il divieto di «procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa», cioè di destinare somme aggiuntive al fondo per le risorse decentrate. Viene responsabilizzato il revisore dei conti a vigilare sulla corretta applicazione. Il contenuto minimo della pubblicazione risulta individuato nella circolare n. 1/2009 della Ragioneria Generale dello Stato. Il Comune è tenuto, in primo luogo, a pubblicare il testo del contratto decentrato integrativo vigente nonché l’accordo annuale di ripartizione del fondo. E da ritenere compreso anche l'accordo annuale di ripartizione del fondo. Si devono, inoltre, pubblicare la tabella 15 e la scheda informativa 2 del conto annuale, cioè i documenti in cui sono riassunte le caratteristiche essenziali del fondo. La Ragioneria ha precisato che questi documenti vanno pubblicati al momento in cui il sistema informatico rilascia la certificazione dell'avvenuto invio. Il legislatore impone in primo luogo che la pubblicazione deve realizzarsi "in modo permanente", e in secondo luogo in modo da garantire «la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini». La legge 15/2009 stabilisce che l'obbligo di comunicare tutte le informazioni sulla contrattazione decentrata diventi un principio di carattere generale. |
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